Normativa Nazionale

Risoluzione CM/ResCMN(2017)4 sull’attuazione della Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali da parte dell’Italia

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 5 luglio 2017 alla 1291st riunione dei Deputati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi degli articoli da 24 a 26 della Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (di seguito “Convenzione Quadro”);

Vista la Risoluzione Res(97)10 del 17 settembre 1997 contenente le norme adottate dal Comitato dei Ministri sul regime di monitoraggio di cui agli articoli da 24 a 26 della Convenzione Quadro;

Vista la regola di voto adottata nell’ambito della Risoluzione Res(97)10 1; Visto lo strumento di ratifica, presentato dall’Italia il 3 novembre 1997;

Ricordato che il Governo italiano ha trasmesso il Rapporto statale per il IV ciclo di monitoraggio il 12 marzo 2014;

Esaminata la IV Opinione del Comitato Consultivo, adottata il 19 novembre 2015; Adotta le seguenti conclusioni riguardo all’Italia:

Le Autorità sono invitate a dare seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni contenute nelle sezioni I e II della IV Opinione del Comitato Consultivo. In particolare esse dovrebbero adottare le seguenti misure per migliorare ulteriormente l’attuazione della Convenzione Quadro:

Raccomandazioni per un’azione immediata2

  • adottare misure urgenti per elaborare ed adottare senza ritardo uno specifico quadro legislativo, al livello nazionale, per la protezione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, con adeguata consultazione di rappresentanti di tali comunità in tutte le fasi del processo; fare sostenuti ed effettivi sforzi per prevenire, combattere e punire le disuguaglianze e le discriminazioni subite da persone appartenenti a comunità Rom, Sinti e Camminanti, particolarmente le donne e le ragazze; migliorare le condizioni di vita di persone appartenenti a tali comunità, in particolare creando condizioni che consentano ai residenti di uscire dai campi comunemente chiamati “campi nomadi” (sia autorizzati, sia non autorizzati) in abitazioni sociali; garantire che tutti i bambini Rom, Sinti e Camminanti, indipendentemente dallo status, abbiano pieno accesso e piena inclusione nell’educazione obbligatoria; adottare risolute misure per combattere abbandono scolastico e sottosviluppo;
  • rivedere senza ritardo le competenze e lo status dell’Ufficio per la Promozione di Eguale trattamento e per la Lotta contro la Discriminazione razziale (UNAR) con attenzione al rafforzamento delle sue competenza e continuare a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per operare efficacemente ed indipendentemente, in accordo con i Principi di Parigi;
  • migliorare l’accesso delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, incluse quelle numericamente più piccole, a programmi radio-televisivi particolarmente rilevanti per loro; continuare a supportare sviluppo sostenibile di media a stampa nelle lingue minoritarie;
  • fornire adeguati finanziamenti per l’insegnamento delle/nelle lingue minoritarie ed assicurare adeguate dotazioni di insegnanti qualificati e di libri di testo; porre particolare attenzione alle esigenze delle persone appartenenti alle minoranze numericamente più piccole;

Altre raccomandazioni3

  • promuovere attitudini di tolleranza e rispetto da parte della maggioranza della popolazione ed accrescere gli sforzi per combattere ogni forma di intolleranza, razzismo, xenofobia ed odio; adottare ulteriori misure legislative ed attuare politiche per combattere manifestazioni razziste, anche nei media, negli eventi sportivi e nell’arena politica;
  • consultare i rappresentanti di Rom, Sinti e Camminanti, incluse le donne, in ogni progetto ed attività loro concernenti, in particolare in quelli nell’ambito della Strategia Nazionale per l’Inclusione delle Comunità Rom, Sinti e Camminanti 2012-2020, ai livelli nazionale, regionali e locali;
  • aumentare i finanziamenti per progetti finalizzati a mantenere e sviluppare l’eredità culturale delle minoranze linguistiche; riservare particolare attenzione alle esigenze effettive delle persone appartenenti alle minoranze numericamente più piccole;
  • attuare sforzi sostenuti per promuovere l’uso delle lingue minoritarie da parte di persone appartenenti alle minoranze nei rapporti con le autorità amministrative locali; assicurare che sportelli linguistici vengano aperti in tutti i comuni interessati e che a tali sportelli vengano assegnate adeguate risorse finanziarie ed umane per operare in modo efficace;
  • rivedere le procedure per la nomina di rappresentanti delle minoranze nazionali nell’ambito del Comitato Tecnico istituito per l’attuazione della L. 482/1999 onde garantire i legittimi interessi di tutte le minoranze linguistiche storiche riconosciute; rivedere la composizione del Comitato Tecnico al fine di dare maggiore espressione ai rappresentati delle minoranze sulle questioni che le riguardano e garantire l’equilibrio di genere nell’ambito del

1 Nel contesto dell’adozione della risoluzione Res (97)10 del 17 settembre 1997, il Comitato dei Ministri ha inoltre adottato la seguente regola: “Le decisioni di cui agli articoli 24.1 e 25.2 della Convenzione Quadro sono considerate adottate se due terzi dei rappresentanti delle Parti contraenti che votano, compresa la maggioranza dei rappresentanti delle parti contraenti che hanno diritto di sedere al Comitato dei Ministri, votano a favore “.

2 Le raccomandazioni che seguono sono elencate nell’ordine dei corrispondenti articoli della Convenzione Quadro

3 Le raccomandazioni che seguono sono elencate nell’ordine dei corrispondenti articoli della Convenzione Quadro

Costituzione della Repubblica Italiana (Stralcio)

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Legge No. 38 delle 23.02.01

Legge No. 38 delle 23.02.01 – “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli – Venezia Giulia”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2001)

Art. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell’ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.

Art. 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 20.

(Tutela del patrimonio storico ed artistico)

1. Ai fini di cui all’articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all’articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

Art. 28.

(Disposizioni finali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall’articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all’accordo tra le stesse Parti, con allegati, all’atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall’attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

Legge No. 482 delle 15. Dicembre 1999

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
Vigente al: 12-1-2014
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica e’ l’italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresi’ la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Avvertenza:
testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ART. 2

1. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e
internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, ladino, l’occitano e il sardo.

ART. 3

1. La delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e’ adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell’elenco di cui all’articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalita’ previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta’ di riconoscere.

ART. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attivita’ educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado e’ previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunita’ locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche’ stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalita’ di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell’offerta formativa in favore degli adulti. Nell’esercizio dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attivita’ di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche’ delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorita’ stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell’articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorita’ aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza.

ART. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 e puo’ promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti e’ autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

ART. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita’ delle regioni interessate, nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all’articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita’ culturali e formative a sostegno delle finalita’ della presente legge.

ART. 7

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell’amministrazione possono usare, nell’attivita’ degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ ai consiglieri delle comunita’ montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e’ riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o pi• componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

ART. 8

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale puo’ provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine,alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonche’ di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

ART. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, nei comuni di cui all’articolo 3 e’ consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall’applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l’esercizio delle facolta’ di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e’ consentito l’uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 109 del codice di procedura penale.

ART. 10

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 11

1.cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e’ presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell’atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puo’ provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo’ essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e’ esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d’ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresi stipulare apposite convenzioni con la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa’ concessionaria; per le stesse finalita’ le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell’ambito del sistema delle comunicazioni di massa e’ di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princi’pi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi• favorevoli per le minoranze linguistiche.

ART. 14

1. Nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all’articolo 2 nonche’ i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonche’ per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita’ la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L’iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e’ subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L’erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall’ente locale competente, con indicazione dei motivi dell’intervento e delle giustificazioni circa la congruita’ della spesa.

ART. 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilita’ di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali gia’ esistenti.

ART. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle disposizioni pi• favorevoli previste dalla presente legge e’ disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18-bis.

((1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,  n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.))

ART. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocita’ con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all’articolo 2 diffuse all’estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunita’ abbiano mantenuto e sviluppato l’identita’ socio-culturale e linguistica d’origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunita’ di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all’estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 20

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,quanto a lire 18.500.000.000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare,] con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 dicembre 1999
CIAMPI
D’Alema, Presidente del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto