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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEI SOCI AL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE IN ITALIA

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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEI SOCI AL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE
STORICHE GERMANICHE IN ITALIA


Art. 1
Finalità

1. Il Regolamento, nello spirito dello Statuto di cui è attuazione, definisce criteri e modalità di
adesione al Comitato, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dello stesso.

Art. 2
Scopo ed obiettivi del Comitato
1. Il Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia costituisce un organismo
di coordinamento e di proposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n.
482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e relativo
regolamento attuativo (Statuto art. 3, comma 3, primo periodo).
2. Lo scopo del Comitato è quello di tutelare e promuovere la lingua e la cultura delle comunità
storiche germaniche in Italia con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, anche in collaborazione
con altri enti, associazioni e persone in Italia ed in Europa (Statuto, art. 3, comma 1).
3. È obiettivo del Comitato perseguire la piena attuazione della normativa statale e relative norme
di attuazione e delle convenzioni internazionali, nonché delle normative regionali e provinciali
laddove esistenti, riguardanti la tutela delle minoranze linguistiche (Statuto art. 3, comma 3,
secondo periodo).

Art. 3
Definizioni
1. Per normativa statale si intendono la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e il Regolamento di
attuazione DPR 2.05.2001, n. 345, e successive modificazioni.
2. Per normativa regionale/provinciale si intendono le leggi delle regioni e delle province autonome
nel tempo adottate in attuazione e ad integrazione delle norme statali di tutela e valorizzazione
della lingua e della cultura delle minoranze germaniche in Italia.
3. Per normativa internazionale si intendono:
a) la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali
(ratificata dall’Italia con Legge 28 agosto 1997, n. 302);
b) la Carta europea del Consiglio d’Europa delle lingue regionali e minoritarie;
c) la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
(ratificata dall’Italia con Legge 1° ottobre 2020, n. 133).
4. Per comunità di lingua e cultura di origine germanica storica in Italia si intendono quelle insediate
negli ambiti territoriali in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a
tutela è il modo di esprimersi dei componenti della stessa.
5. Per ambiti territoriali di cui al comma 4 del presente articolo si intendono quelli definiti ai sensi
della Legge 482/1999 e disposizioni di attuazione.

Art. 4
Classificazioni statutarie degli aderenti
1. Il Comitato è composto, tramite i relativi rappresentanti, da:
a) enti aderenti delle comunità enunciate nello Statuto;
b) associazioni ed enti delle comunità di lingua e cultura di origine germanica storica in Italia;
c) enti locali;
d) associazioni ed enti che hanno come scopo principale la tutela e la promozione delle minoranze
linguistiche, con sede sia in Italia che all'estero;
e) associazioni ed enti che condividano lo scopo e le finalità del Comitato ed operino per il
raggiungimento delle stesse.
2. Fatta eccezione dei componenti di cui al comma 1, lettera a) [enti fondatori], l’istruttoria per
l’ammissione di nuovi componenti al Comitato è attuata dal Consiglio di Coordinamento, a fronte
dei presupposti e dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli successivi.
3. L’ammissione consegue ad approvazione formale dell’Assemblea.

Art. 5
Presupposti necessari di ammissibilità
1. Le associazioni ed enti delle comunità di lingua e cultura di origine germanica storica in Italia di cui
alla lettera b) dell’art. 4, comma 1, sono quelli aventi sede legale negli ambiti territoriali delimitati
secondo la Legge 482/1999 e dalle leggi regionali e provinciali di riferimento.
2. Gli enti locali di cui alla lettera c) dell’art. 4, comma 1, sono i Comuni nel cui territorio sono radicate
le comunità di cui all’art. 3, comma 4.
3. Le associazioni ed enti che hanno come scopo principale la tutela e la promozione della lingua di
minoranza e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, con sede sia in Italia che all'estero, di
cui alla lettera d) dell’art. 4, comma 1, sono quelli dal cui statuto emerge specificamente lo scopo
principale ante indicato.
4. Le associazioni ed enti che condividano le finalità del Comitato ed operino per il raggiungimento
delle stesse, di cui alla lettera e) dell’art. 4, comma 1, sono quelli, con sede sia in Italia che
all'estero, che, oltre a condividere le finalità del Comitato, formalmente si impegnino a
fattivamente operare per il raggiungimento delle stesse.

Art. 6
Requisiti specifici
1. Condizione essenziale per aderire e rimanere parte del Comitato unitario è di farne domanda con
espressa accettazione delle norme dello Statuto ed impegno a garantirne il rispetto.
2. Le associazioni ed enti delle comunità di lingua e cultura di origine germanica storica in Italia, di
cui alla lettera b) dell’art. 4, comma 1, comprovano l’integrazione dei presupposti enunciati
nell’art. 5 comma 1, tramite lo statuto; gli enti locali ,di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4,
comma 1, comprovano tramite la deliberazione di adesione adottata dall’organo competente.
3. Le associazioni ed enti di cui alla lettera d) dell’art. 4, comma 1, aventi sede in Italia, esplicitano
documentalmente, in allegato al rispettivo statuto, l’integrazione dei presupposti enunciati
dall’art. 5, comma 3. Tali specificamente intesi la cura, la valorizzazione e il mantenimento del
tesoro linguistico costituito dalle lingue minoritarie sulla base di un’esperienza applicativa almeno
triennale. Le associazioni ed enti aventi sede all’estero comprovano parimenti documentalmente
lo svolgimento di una corrispondente attività per almeno un triennio.
4. Le associazioni ed enti di cui alla lettera e) dell’art. 4, comma 1, esplicitano documentalmente, in
allegato al rispettivo statuto, l’integrazione dei presupposti enunciati dall’art. 5, comma 4. Tali
specificamente intesi gli apporti di natura scientifica, giuridica, amministrativa ed organizzativa
che si impegnano a proiettivamente assicurare in favore del perseguimento delle finalità del
Comitato e/o per concorrere all’obiettivo dello stesso.

Art. 7
Attività istruttoria
1. Il Consiglio di Coordinamento provvederà in ordine alle domande di ammissione, su convocazione
del Coordinatore:
a) relativamente alle associazioni ed enti delle comunità di lingua e cultura di origine germanica
storica in Italia di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), e agli enti locali di cui alla lettera c) del
medesimo comma, a riscontrare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità;
b) relativamente agli enti ed associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) riscontrata la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti specifici, ad esprimere parere sulla proficuità della
compresenza in relazione alle finalità del Comitato unitario;
c) relativamente agli enti ed associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), riscontrata la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti specifici, ad esprimere parere sulla proiettiva
proficuità della compresenza in relazione alle finalità del Comitato unitario, e in particolare, in
relazione all’obiettivo da perseguire dallo stesso.
2. E’ in facoltà del Consiglio di Coordinamento richiedere integrazioni documentali.
3. Il Consiglio di Coordinamento è tenuto a motivare la propria decisione.

Art. 8
Norma finale
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito ufficiale del Comitato
unitario.
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Approvato dal Consiglio di Coordinamento nella seduta del 13.04.2023

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